La prescrizione nei sinistri di responsabilità civile professionale opera nel seguente modo: all’inerzia dell’assicurato nell’attivazione della copertura assicurativa (attivazione effettuata con la denuncia di sinistro) e/o nella successiva rinnovazione della sua volontà di avvalersi della polizza in relazione ad uno specifico sinistro, inerzia protratta per il periodo di due anni stabilito dalla legge, consegue la perdita definitiva della copertura assicurativa.
Il decorso del termine prescrizionale deve, pertanto, essere interrotto dall’assicurato mediante una esplicita manifestazione di volontà di essere tenuto indenne dall’assicuratore. Tale manifestazione di volontà deve avvenire in forma scritta. È sempre preferibile utilizzare la forma della Raccomandata A.R. o PEC per evitare contenziosi in merito alla ricezione della comunicazione ovvero alla data di detta ricezione.
Nell’assicurazione della responsabilità civile professionale, occorre altresì tenere conto della sospensione della prescrizione, operata in favore dell’assicurato. Ed invero, ai sensi dell’art. 2952 IV comma cod. civ., “la comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questi proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del terzo danneggiato non sia divenuto certo, liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto”.